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Relazione finale dell'ESMA

Questo articolo non è una consulenza legale.

Periodo transitorio per la fornitura di servizi di crowdfunding nell'UE

19.05.2022

Rapporto finale

Consulenza tecnica dell'ESMA alla Commissione sulla possibilità di proroga del periodo transitorio a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503

ESMA
19 maggio 2022
ESMA35-42-1445

  1. Sommario
  2. Punti chiave
  3. Applicazione del Regolamento ai fornitori di servizi di crowdfunding che erogano servizi di crowdfunding solo su base nazionale
  4. Impatto del regolamento sullo sviluppo dei mercati nazionali di crowdfunding
  5. L'importanza dell'estensione del periodo di transizione

2. Punti chiave

Motivi per la pubblicazione

L'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 ("ECSPR") prevede un "periodo di transizione per i servizi di crowdfunding forniti in conformità al diritto nazionale". In particolare, consente ai fornitori di servizi di crowdfunding di continuare, in conformità con la legislazione nazionale applicabile, a fornire servizi di crowdfunding inclusi nell'ambito di applicazione dell'ECSPR fino al 10 novembre 2022 o fino a quando non ottengono l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 12 dell'ECSPR . , a seconda di quale viene prima.

L'articolo 48, paragrafo 3, dell'ECSPR prevede che la Commissione europea ("la Commissione"), previa consultazione con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA"), debba valutare alcuni aspetti rilevanti per determinare se una proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 48. (uno). Si consiglia di utilizzare ECSPR.

Il 29 marzo 2022, l'ESMA ha ricevuto dalla Commissione una richiesta formale (mandato) di fornire, entro il 27 maggio 2022, consulenza tecnica sugli aspetti di cui all'articolo 48, paragrafo 3, dell'ECSPR, vale a dire:

  • sull'applicazione del Regolamento ai fornitori di servizi di crowdfunding che forniscono servizi di crowdfunding solo su base nazionale;
  • sull'impatto del Regolamento sullo sviluppo dei mercati nazionali di crowdfunding e sull'accesso ai finanziamenti; e
  • sull'opportunità di prolungare il periodo di transizione.

Dati i limiti di tempo per fornire consulenza, l'ESMA ha intrapreso solo consultazioni non pubbliche mirate con le autorità nazionali, le principali parti interessate e le principali associazioni europee di consumatori.

L'ESMA ha ricevuto dati dalle ANC dei seguenti 22 Stati membri: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, RO, SK.

Contenuto

La relazione finale contiene la consulenza tecnica dell'ESMA. La sezione 3 tratta dell'applicazione del regolamento ai fornitori di servizi di crowdfunding che forniscono servizi di crowdfunding solo su base nazionale, la sezione 4 tratta dell'impatto del regolamento sullo sviluppo dei mercati nazionali di crowdfunding e sull'accesso ai finanziamenti e la sezione 5 discute la rilevanza di prolungare il periodo di transizione.

Prossimi passi

Il rapporto finale è stato presentato alla Commissione Europea il 27 maggio 2022.

Definizioni e abbreviazioni

  • ECSPR - Regolamento (UE) 2020:1503 del 7 ottobre 2020 sui fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese
  • KIIS - Bollettino contenente le informazioni chiave sugli investimenti di cui all'articolo 23 ECSPR
  • NCA - Autorità Nazionale Competente
  • Domande e risposte - Domanda e risposta

 

3. Applicazione del Regolamento ai fornitori di servizi di crowdfunding che erogano servizi di crowdfunding solo su base nazionale

 

3.1. Mandato

Estratto della richiesta di consulenza della Commissione

L'ESMA è invitata a fornire consulenza tecnica per assistere la Commissione nel considerare la necessità di estendere il periodo di transizione per i fornitori di servizi di crowdfunding già autorizzati ai sensi del diritto nazionale, a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento, e più specificamente sui seguenti aspetti:

  • sull'applicazione del Regolamento ai fornitori di servizi di crowdfunding che forniscono servizi di crowdfunding solo su base nazionale;

 

3.2. Analisi

3.2.1. Impatto previsto dell'ECSPR sui fornitori di servizi di crowdfunding che traggono vantaggio dal periodo di transizione

  1. L'articolo 48, paragrafo 1, dell'ECSPR prevede che "i fornitori di servizi di crowdfunding possono continuare, in conformità con il diritto nazionale applicabile, a fornire servizi di crowdfunding che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento fino al 10 novembre 2022 o fino a quando non viene loro concessa l'autorizzazione, di cui all'articolo 12, a seconda dell'evento che si verifica per primo.
  2. In una domanda e risposta pubblicata il 10 novembre 2021, la Commissione ha chiarito che “(...) il periodo transitorio dovrebbe essere considerato applicabile a tutte le organizzazioni che forniscono servizi di crowdfunding ai sensi dell'ECSPR, in conformità con il “diritto nazionale”, secondo quale "diritto nazionale" può essere un regime specifico di crowdfunding o un'altra legge applicabile o semplicemente un diritto privato applicabile alle operazioni di crowdfunding in quel particolare Stato membro."
    Q&A 2.1
  3. Di conseguenza, la maggior parte dei fornitori di crowdfunding attivi prima dell'entrata in vigore dell'ECSPR (vale a dire il 10 novembre 2021) opera ora ai sensi del diritto nazionale entro il periodo di transizione di cui all'articolo 48, paragrafo 1, dell'ECSPR.
  4. Sulla base del feedback ricevuto dall'ANC, sembra che la transizione dalle pertinenti leggi nazionali al quadro ECSPR dovrebbe essere onerosa per i fornitori di crowdfunding in tutta l'Unione.
  5. Infatti, delle 22 ANC che hanno fornito feedback all'ESMA, 13 hanno indicato che non esiste un trattamento speciale nel loro Stato membro ai sensi del diritto nazionale. Per i fornitori di crowdfunding stabiliti in questi Stati membri, soddisfare l'ampia serie di requisiti previsti dall'ECSPR si rivelerà una sfida importante.
    Quelli. normativa relativa al crowdfunding, alcuni o tutti gli aspetti chiave dell'organizzazione e della protezione degli investitori coperti dall'ECSPR
  6. Le ANC dei restanti 9 Stati membri - quelli che in precedenza avevano un regime specifico per il crowdfunding - hanno calcolato che l'adeguamento all'ECSPR si sarebbe comunque rivelato gravoso per i fornitori di crowdfunding.
    2 ANC hanno indicato che gli adeguamenti necessari sarebbero stati moderatamente onerosi (sarebbero necessari alcuni adeguamenti significativi), 4 ANC hanno indicato che l'adeguamento sarebbe oneroso (sarebbero necessari alcuni adeguamenti significativi) e 3 ANC
  7. Alcuni aspetti del regime stabilito dall'ECSPR sono stati specificatamente segnalati come particolarmente difficili da implementare in un'organizzazione esistente, come i requisiti KIIS, le informazioni per gli investitori in merito a offerte di crowdfunding basate su prestiti, conflitti di interesse, servizi di custodia e pagamento o un ingresso prova di conoscenza.

 

3.2.2. Stato attuale della domanda ECSPR ai fornitori di servizi di crowdfunding che beneficiano di un periodo di transizione

  1. Sulla base dei dati raccolti dall'ANC, sembra che al 22 marzo 2022 nessun fornitore di servizi di crowdfunding sia stato autorizzato ai sensi dell'ECSPR.
    L'ESMA è consapevole che almeno un permesso ai sensi dell'EC SPR è stato rilasciato nell'Unione dal 22 marzo 2022
  2. Sembra inoltre che, a questa data, solo 15 piattaforme di crowdfunding abbiano richiesto l'autorizzazione ai sensi dell'ECSPR, su un numero stimato di 271 piattaforme dell'UE che attualmente godono del periodo di transizione (vale a dire, il 94,5% dei fornitori di servizi di crowdfunding nell'Unione non ha presentato domanda per un permesso ai sensi dell'ECSPR a quella data). Va inoltre notato che in alcuni Stati membri la designazione di un'autorità competente responsabile del processo di autorizzazione è ancora allo studio in alcuni Stati membri o è stata fatta molto di recente.
  3. Questo basso livello di domande di autorizzazione ricevute è ancora più pronunciato in alcuni Stati membri con un numero significativo di fornitori di crowdfunding.
    Ad esempio, Francia (popolazione stimata: 109 fornitori di crowdfunding, 3 richieste di autorizzazione presentate al 22 marzo 2022) o Italia (popolazione stimata di 54 fornitori di crowdfunding e nessuna richiesta di autorizzazione presentata al 22 marzo 2022).

Motivi identificati per il ritardo dei fornitori di crowdfunding nella richiesta di autorizzazione in conformità con ECSPR

  1. Sebbene la situazione di ciascun fornitore di crowdfunding possa essere diversa, sembra possibile, sulla base del feedback ricevuto dalle parti interessate, identificare la seguente serie di motivi per spiegare il ritardo dei fornitori di crowdfunding dell'Unione nel richiedere un'autorizzazione ECSPR:
    • Innanzitutto, sembra che il passaggio dal quadro nazionale, spesso relativamente più leggero, al regime completo stabilito dall'ECSPR rappresenti un onere significativo per i fornitori di crowdfunding e richieda loro di riorganizzare in modo significativo le proprie organizzazioni, procedure e operazioni in linea con l'ECSPR. Di conseguenza, un'ampia percentuale di fornitori di crowdfunding nell'Unione non è ancora pronta o pronta a conformarsi all'ECSPR. Questo motivo è diventato la chiave per spiegare il ritardo.
    • In secondo luogo, si prevede che l'aumento dei costi operativi associati alla conformità all'SPR dell'UE ridurrà i margini e la redditività dei fornitori. Sulla base del feedback ricevuto, l'ECSPR rende anche difficile per le piattaforme di crowdfunding attrarre gli investitori (soprattutto gli investitori al dettaglio) e i progetti più interessanti (in particolare a causa della soglia di 5.000.000 di euro di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del l'ECSPR). Ciò ha costretto alcuni fornitori (compresi quelli di grandi dimensioni) a riconsiderare il proprio modello di business.
    • In terzo luogo, sembra che un certo numero di fornitori di crowdfunding stia ancora aspettando un'azione di livello 2 per adeguare le proprie procedure interne a un livello di dettaglio ragionevole prima di richiedere l'autorizzazione con la propria NCA, e inoltre ritengono che alcune questioni, relative all'interpretazione e all'applicazione delle L'ECSPR merita ulteriori chiarimenti. Pur riconoscendo che una serie di misure di livello 2 sono disponibili nella loro bozza, sembra che i costi associati alla ristrutturazione della governance e delle disposizioni operative abbiano indotto diversi fornitori di crowdfunding a ritardare l'attuazione delle modifiche organizzative necessarie per fare affidamento su un quadro giuridico complessivamente stabile . .
    • Infine, sembra che anche l'incertezza finanziaria negli ultimi 18 mesi a causa della pandemia di COVID19 e della situazione post-pandemia abbia avuto un ruolo nel ritardo nella richiesta di un'autorizzazione ai sensi dell'ECSPR. Potenziali conseguenze dei fornitori di crowdfunding che ritardano la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'ECSPR
  2. L'ESMA ritiene che il ritardo della stragrande maggioranza dei fornitori di crowdfunding nel richiedere un permesso ECSPR con le loro NCA potrebbe potenzialmente avere un impatto negativo sul mercato europeo del crowdfunding.
  3. In primo luogo, è probabile che molti dei fornitori di crowdfunding che non hanno ancora presentato domanda lo faranno verso la fine del periodo di transizione (cioè la fine del secondo trimestre/inizio del terzo trimestre 2022). Se questo scenario si concretizza, le ANC dovranno affrontare un gran numero di domande di autorizzazione. In alcuni Stati membri, ciò può significare diverse dozzine di domande presentate contemporaneamente. Questa improvvisa ondata di domande renderà difficile per le ANC, e in particolare le ANC degli Stati membri con un forte mercato del crowdfunding, concedere tutte le approvazioni richieste prima della fine del periodo di transizione. (cioè 10 novembre 2022). Infatti, delle 21 ANC che hanno espresso la loro opinione in merito, 16 hanno indicato che in tale scenario, concedere l'autorizzazione ECSPR a tutti i restanti fornitori di servizi di crowdfunding nel loro Stato membro entro il 10 novembre 2022 sarebbe difficile, molto difficile o addirittura impossibile. Va notato che tutte le ANC degli Stati membri con un mercato di crowdfunding più attivo hanno espresso preoccupazione, trovando difficile o impossibile rilasciare un'autorizzazione prima del 10 novembre 2022.
    quelli. tutte le restanti richieste di autorizzazione sono infatti pervenute all'ANC tra la fine del 2° e l'inizio del 3° trimestre.
    Delle 21 ANC, 5 hanno ritenuto che il rilascio dei permessi a tutti i fornitori di crowdfunding entro il 10 novembre 2022 sarebbe stato un processo facile, 4 si aspettavano che sarebbe stato difficile, 6 molto difficile e 6 l'hanno ritenuto impossibile.
  4. Di conseguenza, supponendo che il periodo di transizione non venga esteso, sembra probabile che un numero (potenzialmente significativo) di fornitori di crowdfunding dovrà interrompere la fornitura di servizi di crowdfunding (incluso il lancio di nuove offerte di crowdfunding) dopo il 10 novembre 2022.
  5. Ciò avrà, in particolare, 2 conseguenze:
    • In primo luogo, i fornitori di crowdfunding che non riescono a ottenere l'autorizzazione tempestiva dovranno interrompere l'addebito ai clienti (investitori e proprietari di progetti) pur continuando a sostenere i costi operativi fissi. Questa situazione può mettere alcuni di questi fornitori a rischio finanziario, a volte in larga misura.
    • In secondo luogo, i progetti di crowdfunding in corso offerti sulle piattaforme dei fornitori di servizi di crowdfunding che non sono stati autorizzati prima del 10 novembre 2022 dovrebbero essere immediatamente sospesi. Ciò potrebbe influire negativamente sulla performance degli investimenti in tali offerte, il che potrebbe avere conseguenze negative per gli investitori che hanno investito il proprio denaro in tali offerte.

3.3. Consiglio tecnico

L'ESMA invita la Commissione a considerare che l'applicazione del CSAPR richiede che i fornitori di crowdfunding esistenti apportino modifiche significative alla loro attuale governance e alle loro disposizioni operative. L'ESMA invita inoltre la Commissione a considerare attentamente le implicazioni per il mercato europeo del crowdfunding della mancata estensione del periodo transitorio di cui all'articolo 48, paragrafo 1, dell'ECSPR.

La Commissione è specificamente invitata a notare che, sulla base delle informazioni ricevute dai fornitori di crowdfunding e dall'ANC, sembra altamente probabile che un certo numero di fornitori di crowdfunding non sarà autorizzato ai sensi dell'ECSPR fino al 10 novembre 2022 e che tali fornitori dovranno pertanto sospendere le proprie attività commerciali pur continuando a lavorare. sostenere i propri costi fissi di esercizio. La cessazione dei servizi di crowdfunding esistenti può interessare anche gli investitori, compresi gli investitori inesperti che hanno investito in progetti di crowdfunding offerti sulle piattaforme dei fornitori di servizi di crowdfunding usufruendo dei vantaggi del periodo di transizione.

 

4. Impatto del regolamento sullo sviluppo dei mercati nazionali di crowdfunding

4.1. Mandato

Estratto della richiesta di consulenza della Commissione

L'ESMA è invitata a fornire consulenza tecnica per assistere la Commissione nel considerare la necessità di estendere il periodo di transizione per i fornitori di servizi di crowdfunding già autorizzati ai sensi del diritto nazionale, a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento, e più specificamente sui seguenti aspetti:

  • sull'impatto del Regolamento sullo sviluppo dei mercati nazionali di crowdfunding

4.2. Analisi

  1. Come indicato nella sezione 3, alla data del 22 marzo 2022 non è stata rilasciata alcuna autorizzazione ai sensi del SPR CE. Pertanto, l'ESMA non è in grado di fornire consulenza sulle implicazioni dell'ECSPR.
  2. Tuttavia, il feedback ricevuto da alcuni fornitori di crowdfunding ha indicato che gli adeguamenti e le incertezze necessari associati all'imminente applicazione dell'ECSPR hanno avuto un impatto negativo sul mercato del crowdfunding, in particolare inducendo diversi attori ad adottare un approccio attento o a ripensare il proprio modello di business.
  3. Dal punto di vista della protezione dei consumatori, si prevede che la fine del periodo di transizione e l'applicazione de facto a livello dell'Unione dei requisiti stabiliti nell'ECSPR aumenteranno il livello di protezione offerto agli investitori in tutta l'UE, e ancor di più per investitori inesperti. Un'associazione europea dei consumatori ha osservato che l'estensione del periodo di transizione potrebbe essere dannoso per gli investitori in quanto prolunga la situazione in cui regimi diversi (ad es. ECSPR e leggi nazionali) coesistono con diversi livelli di protezione dei consumatori.

4.3. Consiglio tecnico

Dato che finora nessun fornitore di crowdfunding ha iniziato a operare con l'autorizzazione EC SPR, l'ESMA non è in grado di consigliare la Commissione sulla sua effettiva applicazione.

 

5. L'importanza dell'estensione del periodo di transizione

5.1. Mandato

Estratto della richiesta di consulenza della Commissione

L'ESMA è invitata a fornire consulenza tecnica per assistere la Commissione nel considerare la necessità di estendere il periodo di transizione per i fornitori di servizi di crowdfunding già autorizzati ai sensi del diritto nazionale, a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento, e più specificamente sui seguenti aspetti:

  • sull'opportunità di prolungare il periodo di transizione

5.2. Analisi

5.2.1. La rilevanza della proroga in termini di tutela del consumatore

  1. Alla luce dell'attuale frammentato sistema di tutela degli investitori a causa della diversità delle legislazioni nazionali e come confermato dall'associazione dei consumatori a livello dell'UE, la decisione di non prorogare il periodo di transizione sarebbe più appropriata per garantire la protezione dei consumatori. In effetti, è nell'interesse degli investitori, e soprattutto degli investitori inesperti, in tutta l'Unione beneficiare quanto prima di un insieme armonizzato di norme che forniscano un elevato livello di protezione. Inoltre, come affermato in precedenza, il prolungamento di una situazione in cui coesistono diversi regimi (es. ECSPR e leggi nazionali) con diversi livelli di tutela dei consumatori, il che potrebbe nuocere al livello generale di tutela degli investitori nell'Unione.
  2. Su questa importante questione, vale la pena notare che la stragrande maggioranza dei fornitori di crowdfunding che attualmente beneficiano dei vantaggi del periodo di transizione ha sede legale negli Stati membri, dove, tuttavia, esiste un regime speciale di crowdfunding che fornisce un certo livello di protezione degli investitori.
    Sulla base delle informazioni fornite dalle ANC, i seguenti 9 Stati membri hanno un regime speciale di crowdfunding in BE, DE, EL, ES, FI, FR, IT, NL. Secondo le ANC, ci sono 234 fornitori di crowdfunding in questi 9 Stati membri su 271 fornitori in totale in 22 Stati membri

5.2.2. Rilevanza dell'espansione dal punto di vista del mercato del crowdfunding

  1. Sulla base del feedback ricevuto dalle parti interessate, sembra che un numero significativo di fornitori di crowdfunding non sia ancora pronto per operare in conformità con l'ECSPR per i motivi descritti nella sezione 3.2.3. L'estensione del periodo di transizione darà ai fornitori di crowdfunding più tempo per prepararsi. Tuttavia, tale estensione non dovrebbe in alcun modo essere un mezzo per i fornitori di crowdfunding di adottare un approccio cauto, ma piuttosto un mezzo per spingerli a passare all'ECSPR il prima possibile.
  2. Inoltre, come indicato nella sezione 3, è preoccupante il numero molto basso di domande di autorizzazione ricevute da fornitori di servizi di crowdfunding che attualmente forniscono servizi di crowdfunding in conformità con la legislazione nazionale (vale a dire solo 15 in 22 Stati membri, che forniscono dati all'ESMA, su la popolazione stimata negli stessi 22 Stati membri su 271 fornitori di crowdfunding).
  3. Esiste il rischio tangibile che un certo numero di ANC, e in particolare quelle degli Stati membri con il maggior numero di fornitori di crowdfunding, non possano approvare le domande di un certo numero di fornitori di crowdfunding prima del 10 novembre 2022. Come già discusso, le implicazioni finanziarie della sospensione di tali fornitori potrebbero essere gravi e incidere negativamente sui rispettivi mercati nazionali.

5.2.3. Opinioni delle ONG su una possibile espansione

  1. Delle 18 ANC che hanno espresso il proprio punto di vista su questo argomento,10 6 ANC hanno indicato di ritenere indesiderabile un'estensione del periodo transitorio e 12 ANC hanno espresso il parere che tale estensione sarebbe auspicabile.
  2. Le 10 ANC che considerano auspicabile il rinnovo provengono dagli Stati membri, che rappresentano quasi l'84% (227 imprese su 271) del numero totale di fornitori di crowdfunding nell'Unione.

5.3. Consiglio tecnico

Sebbene la proroga del periodo di transizione ritarderà l'applicazione delle norme concordate sulla protezione degli investitori, sembra che i rischi in gioco per il mercato europeo del crowdfunding nel suo insieme siano significativi se la proroga non viene attuata. Per questo motivo, l'ESMA sostiene un'estensione del periodo di transizione. Allo stesso tempo, l'ESMA ritiene che tale estensione dovrebbe essere concepita (i) in modo tale da evitare ulteriori indebiti ritardi nella transizione all'ECSPR, assicurando nel contempo (ii) che nessun fornitore di crowdfunding esistente con una richiesta di autorizzazione in sospeso in ultima analisi interrompere le sue attività.

Pertanto, l'ESMA invita la Commissione a esplorare la possibilità di estendere il periodo di transizione solo a vantaggio dei fornitori di servizi di crowdfunding che attualmente operano ai sensi del diritto nazionale e che hanno richiesto un'autorizzazione ai sensi dell'ECSPR prima della fine dell'attuale periodo di transizione.

Tal fine, e per facilitare il trattamento corretto e tempestivo delle domande ricevute dall'ANC, l'ESMA propone che tale estensione sia estesa ai fornitori di crowdfunding che hanno richiesto un'autorizzazione ai sensi dell'ECSPR entro il 1 ottobre 2022.