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Revisione del mercato

Questo articolo non è una consulenza legale.

Banche in Svizzera

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Secondo la legge bancaria svizzera, chiunque accetti "depositi dal pubblico su base commerciale" deve ottenere una licenza bancaria. Questo è il caso se:

  • sono stati effettivamente collocati depositi di più di 20 depositanti; o
  • una persona fisica o giuridica annuncia pubblicamente al pubblico di essere pronta ad accettare questi fondi (indipendentemente dal numero effettivo finale di investitori). 1

Pertanto, le società fintech che accettano o raccolgono fondi dal pubblico, come crowdfunding o ICO, possono essere soggette a requisiti di licenza bancaria. Le emissioni obbligazionarie non si qualificano come depositi, né conferimenti di capitale, che non comportano obblighi di rimborso, quindi gli ICO sono possibili - a determinate condizioni - secondo la legge svizzera.1

Per tenere meglio conto dei progetti fintech svizzeri, nel 2017 il governo svizzero (Consiglio federale) ha modificato l'ordinanza sulle banche e sulle casse di risparmio (ordinanza bancaria) per includere eccezioni ai requisiti di licenza. Dal 1 agosto 2017, la detenzione dei fondi dei clienti (più di 20 investitori e per un periodo superiore a 60 giorni) non richiede più la licenza bancaria (poiché non è più considerata conforme al requisito della "base commerciale"), subordinatamente a determinati requisiti:

  • fondi non superano mai 1 milione di franchi svizzeri;
  • i fondi non vengono reinvestiti e non sono fruttiferi di interessi (ad eccezione di); così come
  • i contributori sono stati informati per iscritto o in altro modo prima di effettuare i contributi che i loro fondi non sono soggetti al regime svizzero di protezione dei contributori e che l'entità non è controllata dalla FINMA. 1

Rispetto al punto (a), la soglia sarà calcolata sulla base del totale dei depositi detenuti in un dato periodo.1

Inoltre, i fondi sui conti correnti possono essere conservati per 60 giorni (in precedenza solo sette giorni) se non fruttiferi. Questa disposizione mira specificamente a consentire alle società di crowdfunding di detenere asset per un periodo di tempo più lungo senza richiedere una licenza bancaria.1

Inoltre, dal 1 gennaio 2019 è stata introdotta una licenza speciale: imprese che accettano depositi dal pubblico fino a 100 milioni di franchi svizzeri (compresi in futuro asset in criptovaluta), ma non pagano interessi su questi depositi, può beneficiare di una "licenza bancaria agevolata", una licenza che assoggetta questi obblighi a regole meno rigorose di quelle applicabili alle banche.8 Questa nuova licenza viene spesso definita "licenza fintech", sebbene non sia limitata alle società fintech.1

Anche se non è richiesta né una licenza bancaria né una licenza di società di intermediazione mobiliare, potrebbero essere applicate norme e regolamenti AML. Le regole antiriciclaggio svizzere si applicano agli enti che sono essi stessi considerati intermediari finanziari (come banche, titoli, società di gestione di fondi e compagnie di assicurazione) e agli istituti impegnati nell'"intermediazione finanziaria" (come gestori patrimoniali e consulenti di investimento, abilitati). Se una società FinTech è impegnata nell'intermediazione finanziaria, deve aderire a un SRO antiriciclaggio svizzero riconosciuto o essere soggetta alla supervisione diretta della FINMA in materia di antiriciclaggio e deve rispettare le responsabilità antiriciclaggio applicabili (come l'identificazione del cliente e l'accertamento della titolarità effettiva). Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b dell'Ordinanza AML rivista (in vigore dal 1 agosto 2021), può essere sufficiente qualificarsi come intermediario finanziario se una persona contribuisce a trasferire valute virtuali a terzi, se tale persona ha un rapporto d'affari permanente con un partner. Alcuni degli obblighi antiriciclaggio comportano disposizioni sanzionatorie di diritto penale e tali disposizioni sono ugualmente applicabili alle società fintech. Nella sua comunicazione di vigilanza 02/2019 del 26 agosto 2019, la FINMA ha stabilito che il trasferimento di token richiede l'identificazione del destinatario e del suo beneficiario effettivo senza applicare una soglia minima. In quanto tale, la Svizzera ha uno dei regimi AML più severi per i trasferimenti di token.1

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