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Poiché la Svizzera non è membro dell'Unione Europea, un'attività regolamentata o autorizzata non può essere registrata in Svizzera. Avere una licenza all'estero può talvolta rendere più difficoltoso il processo di autorizzazione in Svizzera, poiché la FINMA può richiedere a un organismo estero un accordo di vigilanza consolidato, che può essere un processo più lungo.1
Le aziende che forniscono servizi ai clienti in Svizzera esclusivamente su base transfrontaliera (transazioni transfrontaliere in entrata) senza una presenza fisica possono, in alcuni casi, richiedere una licenza. La distribuzione di investimenti collettivi di capitale è consentita solo in caso di richiesta di restituzione, vale a dire su iniziativa dell'investitore stesso. Lo stesso vale per i prodotti assicurativi. Sia gli investimenti collettivi di capitale che i prodotti assicurativi sono soggetti a rigide regole di marketing. Ai sensi della LSerFi, i consulenti ai clienti di intermediari finanziari esteri possono operare in Svizzera solo se iscritti all'albo dei consulenti alla clientela svizzeri.1
Si considera che il prestatore di servizi abbia una presenza fisica in Svizzera se ha una succursale o una presenza ufficiale simile in Svizzera o una presenza permanente in Svizzera di persone che sono dipendenti o autorizzate dal licenziatario ad agire per suo conto. Il termine "permanentemente" indica le persone che risiedono permanentemente in Svizzera o le persone che si recano frequentemente in Svizzera allo scopo di svolgere attività di vendita o di marketing in Svizzera. La FINMA non ha pubblicato una guida su cosa si intende per viaggio frequente; I viaggi frequenti vengono valutati valutando tutti i fatti e le circostanze rilevanti (ad es. frequenza del viaggio, numero di persone che si recano in Svizzera, ecc.). La FINMA dispone di un ampio potere discrezionale per valutare se è stata stabilita una presenza fisica in Svizzera.1
Attualmente non esistono leggi svizzere di applicazione generale che vietino o richiedano l'approvazione preventiva di investimenti esteri in Svizzera (il parlamento sta discutendo l'introduzione di tali regole in futuro). Pertanto, gli investitori stranieri generalmente non hanno bisogno di un'approvazione ufficiale per i loro investimenti in Svizzera e nessun organismo statale speciale li controlla. Gli investimenti esteri in alcuni settori regolamentati possono richiedere l'approvazione del governo. Se i cittadini stranieri esercitano il controllo su una banca, un commerciante di valori mobiliari o un altro ente di vigilanza prudenziale operante nel settore finanziario (società finanziaria), il rilascio dell'apposita licenza FINMA è subordinato a determinati requisiti aggiuntivi. Le restrizioni all'investimento si applicano anche all'acquisto di immobili residenziali (ma non commerciali) in Svizzera da parte di persone straniere o sottoposte a controllo estero, nonché secondo la legge sulle telecomunicazioni per le concessioni radio, secondo la legge sull'energia atomica per l'energia nucleare impianti, ai sensi della Legge sulla Radiotelevisione. per le concessioni di trasmissione e ai sensi del diritto aeronautico per il trasporto professionale di passeggeri o merci.1
Non ci sono controlli valutari in Svizzera. Pertanto, sono possibili sia l'investimento che il rimpatrio di capitali e profitti.1
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