Puoi guardare le regole e i regolamenti in altre giurisdizioni.
Sebbene al momento non esistano normative specifiche relative alle criptovalute, la guida normativa dell'ASIC informa le aziende del loro approccio allo status legale di monete o gettoni offerti in Australia. Lo status legale di queste monete dipende dalla struttura del prodotto e da eventuali diritti associati. A seconda delle circostanze, questo può includere veicoli di investimento gestiti, titoli, derivati, fondi NCP o rientrare nella categoria di prodotti finanziari più generali. Se la moneta è un prodotto finanziario, l'operatore e il promotore saranno tenuti a rispettare le normative sui servizi finanziari ai sensi del Corporations Act. Le criptovalute sono inoltre soggette a disposizioni generali di protezione dei consumatori che vietano rappresentazioni false o fuorvianti e comportamenti in malafede.1
Fornitori di servizi Digital Currency Exchange (DCE) sono soggetti all'AML/CTF Act, che richiede ai fornitori di registrarsi e registrarsi presso AUSTRAC e applicare i processi AML/CFT ai servizi DCE (ad esempio, identificazione del cliente, monitoraggio delle transazioni).1
Ai fini dell'imposta sul reddito, l'Australian Tax Office (ATO) attualmente non tratta le criptovalute come denaro o valuta estera. Invece, ogni criptovaluta viene trattata come una risorsa separata. Le implicazioni fiscali per i possessori di criptovalute dipendono dallo scopo per cui la criptovaluta viene acquisita o detenuta. Se il proprietario della criptovaluta gestisce un'attività correlata alla vendita o allo scambio della criptovaluta, la criptovaluta sarà detenuta come azioni di negoziazione. I profitti derivanti dalla vendita di criptovalute saranno valutati e le perdite saranno deducibili (soggetto a misure di equità e regole sui "danni non commerciali"). Anche se il proprietario della criptovaluta non ha investito o acquisito la criptovaluta nel normale corso degli affari, i profitti o i guadagni derivanti da una "transazione isolata" correlata alla vendita o allo smaltimento della criptovaluta possono comunque essere valutati se la transazione è stata effettuata per lo scopo o l'intento di realizzare un profitto e la transazione faceva parte di una transazione commerciale o commerciale. A meno che una criptovaluta non venga acquisita o detenuta nel corso di un'attività o come parte di una transazione separata allo scopo di realizzare un profitto, il guadagno derivante dalla vendita o dalla cessione dovrebbe essere trattato come una plusvalenza. A questo proposito, l'ATO ha indicato che la criptovaluta è una risorsa imposta sulle plusvalenze (CGT) e l'evento CGT si verifica quando una criptovaluta viene venduta o realizzata. Gli eventi CGT includono la vendita di criptovaluta per valuta fiat, lo scambio di una criptovaluta con un'altra, un regalo o uno scambio o il suo utilizzo per pagare beni o servizi. In alcuni casi in cui una criptovaluta è detenuta come investimento per almeno 12 mesi, i contribuenti possono beneficiare di uno sconto CGT per ridurre le plusvalenze ricevute dalla vendita della criptovaluta. Inoltre, alcune plusvalenze o minusvalenze potrebbero non essere prese in considerazione quando si realizza una criptovaluta che è un bene per uso personale (ovvero un bene detenuto o utilizzato principalmente per acquistare oggetti per uso o consumo personale).1
Nel contesto di una ICO, un'emissione di moneta da parte di un'entità che è fiscalmente residente in Australia o che opera attraverso una "stabile organizzazione" australiana può essere soggetta a valutazione in Australia. Tuttavia, se le monete emesse sono qualificate come capitale ai fini fiscali o sono emesse in relazione a un prestito in contanti, i proventi dell'ICO potrebbero non essere soggetti a valutazione da parte dell'emittente. Le opinioni dell'ATO sulle implicazioni dell'imposta sul reddito delle transazioni crittografiche cambiano costantemente a causa del rapido sviluppo delle tecnologie di criptovaluta e delle loro applicazioni.1
L'imposta sui beni e servizi (GST) non è dovuta sulla vendita, ICO inclusa, o sull'acquisto di criptovalute (vale a dire quelle che si qualificano per "valute digitali" nel New Tax System (GST) Act 1999 (Cth), come Bitcoin, Ethereum , Litecoin, Dash, Monero, ZCash, Ripple e YbCoin). Tuttavia, alle entità GST può generalmente (con alcune eccezioni) essere vietato richiedere un credito d'imposta provvisorio per la componente di spesa GST della vendita o dell'acquisto di criptovalute. La GST non verrà pagata se la criptovaluta viene acquistata da un non residente per la propria attività all'estero, perché sarà una fornitura non GST. Il regime GST è ancora diverso per le aziende che ricevono criptovalute in cambio dei loro beni e servizi: in queste circostanze saranno soggette alle normali regole GST. In altre parole, se le forniture imponibili di beni e servizi sono effettuate da aziende per le quali viene ricevuta criptovaluta come pagamento, tale azienda sarà tenuta a dichiarare e trasferire un undicesimo del pagamento ricevuto per quella vendita imponibile ad ATO (espresso come importo monetario in valuta australiana). Questo perché la criptovaluta è vista come un metodo di pagamento e le conseguenze della GST quando la si utilizza come pagamento sono le stesse delle conseguenze della GST quando si utilizza il denaro come pagamento.1